L' atto di citazione, così come dispone l'art. 163 c.p.c. è una domanda che, propone una citazione a comparire a udienza fissa. La domanda giudiziale, è giudata dal soggetto che, decide di esercitare la potestà di azione di cui è titolare. La citazione è l'atto con cui, l'attore (colui che esercità la potesta d'azione), invita a comparire in giudizio innanzi al tribunale, un'altra parte, in questo caso denominata: convenuto.
La citazione, è un atto introduttivo del procedimento ordinario di cognizione, dove un giudice sarà chiamato a statuire sulla domanda stessa in suo contraddittorio.
L' atto di citazione deve contenere:
-l'indicazione del tribunale al quale la domanda è proposta;
-il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Diverso se l'attore o il convenuto è una persona giuridica, oppure una organizzazione, in questo caso è sufficiente indicare la loro denominazione con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresenzanta in giudizio, assolvendo di fatto, la funzione di individuare sia l'attore che il convenuto.
-La determinazione della cosa oggetto della domanda. E' necessario che, la domanda non contenga la specificazione degli elementi concreti in relazione ai quali il diritto si configura, ma bensì, la individuazione del bene materiale cui tende la pretesa.
-La esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con relative conclusioni, in altre parole, l'indicazione esatta del provvedimento che si vuole ottenere, per conseguire un determinato bene. Ogni domanda dovrà essere determinata e dovrà contenere l'esposizione precisa dei fatti e quella più concisa delle ragioni di diritto.
-L'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali, l'attore intende valersi e in particolare, dei documenti che offre in comunicazione. I documenti di cui si fà riferimento, sono quelli riferiti al merito della controversia.
-Il nome e cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata.
-L'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, con l'invito al convenuto di costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dall'art. 166 e di comparire in udienza innanzi al G.I. che sarà designato ai sensi dell'art. 168bis.
Pena nullità, è necessario indicare nell' atto di citazione, l'invito a costituirsi in termini brevi (20 o, nel caso di abbreviazione di termini, 10 giorni dall'udienza di comparizione), con espresso avvertimento che, la mancata costituzione nei termini, implica le decadenze previste dall' art. 167 c.p.c.

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