PIGNORAMENTO STIPENDIO

Tra le forme di pignorabilità, esiste quella di rivalrsi sullo stipendio del debitore.
Gli stipendi i salari e le altre indennità dovute dai privati per rapporti di lavoro sono pignorabili da coloro che vantino un credito per alimenti, e nella misura autorizzata dal giudice; per ogni altro credito sono pignorabili fino ad un massimo di una quinta parte (per pensioni pignorabili fino ad un terzo per cause di alimenti). Anche per i crediti da imposte o imposte, non può essere superato un altro quinto; in ogni caso, pur nel concorso di varie cause di credito, non può essere superata la metà dell'ammontare.
Gli stipendi e i salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni erano impignorabili, con eccezioni a favore dei crediti per alimenti, per debiti verso l'ente da cui il debitore dipendeva o per debiti verso lo Stato nel massimo di un quinto dell'introito. In virtù di decisioni della della Corte Costituzionale tale particolare regime venne dapprima escluso per le retribuzioni dovute da altri enti diversi dallo stato e infine per gli stessi dipendenti statali. Con sentenza n.340 del 1990 la stessa Corte ha esteso la pignorabilità all'indennità di buona uscita degli statali per crediti alimentari e quindi, con altra sentenza nel 1993, ne ha stabilito la pignorabilità, entro il quinto, per ogni altro credito. Infine con sentenza n.506 del 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme che escludono la pignorabilità per ogni altro credito dell'intero ammontare di pensioni indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati da Stato, enti locali ed istituzioni pubbliche di assistenza, anzichè meramente prevedere l'impignorabilità della sola parte delle pensioni ed altri emolumenti che sia necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte, e fatte sempre salve le eccezioni previste dalla legge per particolari crediti qualificati (es.crediti per alimenti). Per il pagamento dell'assegno divorzile, la legge 1987/74 limita l'impignorabilità alla metà delle somme dovute dall'ente del coniuge obbligato. La giurisprudenza non appica gli stessi limiti massimi quando il provvedimento è richiesto dai componenti della comunità familiare, che non sono considerati terzi allorchè agiscono per diritti che loro provengono nell'ambito del rapporto di famiglia. Il pignoramento dello stipendio, pone altre variabili alla sua esecuzione analizzabili unicamente nella specificità del caso posto in analisi.
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In campo specifico del pignoramento dello stipendio: si offre disponibilità alla formulazione di atti di pignorabilità, dare seguito alla richiesta di pignoramento o di opposizione (contestazione alla richiesta di pignoramento dello stipendio).
Poichè le opposizioni e le citazioni a giudizio sono istituti processuali, pertanto prevedono l'intervento dei Ns avvocati alla redazioni di atti e presenze in aule di giudizio, con la conseguenza che, viene richiesto al Ns socio, di partecipare
( seppur in minima parte, considerandolo un servizio unicamente rivolto ai soci dell'Associazione Studio, così da non costituire alcun vincolo al rispetto delle consuete tariffe forensi), alle spese di giudizio.
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