Il precetto, regolato dall'art, 480 c.p.c. che, nel suo contenuto precisa i requisiti formali che esso deve assolvere. Il precetto è una forma di intimazione ad adempiere, sul risultato di un obbligo derivato dal titolo esecutivo.
Il precetto prevede che, l'adempimento dell'obbligo si effettui entro un termine non minore di dieci giorni, con l'avvertimento che, in difetto, si procederà all'esecuzione forzata. Esistono due forme di precetto, quello generale dove si limita a preannunciare la espropriazione, mentre quello specifico, preannuncia l'esecuzione in forma specifica.
Occorre precisare che, il precetto, non può definirsi atto processuale, poichè non contiene alcuna domanda giudiziale, pertanto, il precetto può ricondursi ad un atto preliminare, ancorchè necessario del processo esecutivo.
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