RICHIESTA DANNI
Esistono molteplici danni, tra i quali: danno non patrimoniale, danno patrimoniale, danno biologico, danno esistenziale.
In questa specifica pagina, parleremo del danno patrimoniale e la sua richiesta danni.
Il legislatore ha puntualmente individuato le componenti risarcibili del danno patrimoniale, identificate nella perdita subita e nel mancato guadagno. Esse sono elencate nell'art. 1223 c.c. Dedicato alla responsabilità da inadempimento e richiamate a proposito del danno aquiliano dall'art 2056 c.c. Che a tale prima disposizione compie un esplicito rinvio.
a) La perdita subita o più comunemente il danno emergente, consiste nel valore del bene perduto o non conseguito a causa dell'evento dannoso, o più in generale nelle spese, negli esborsi e nelle ripercussioni patrimoniali sfavorevoli cagionati dall'inadempimento o dall'illecito. La giurisprudenza ha chiarito che si debba tenere conto non solo del valore venale del bene perduto o leso, ma anche della particolare utilità apportata dal bene al danneggiato/creditore.
b) La componente del mancato guadagno o del lucro cessante comprende invece gli incrementi patrimoniali che il danneggiato avrebbe potuto conseguire nel caso di esatto adempimento o in assenza di illecito. Tali danni patrimoniali per poter essere risarciti debbono aver avuto al danneggiato/creditore una conseguenza immediata e diretta Artt. 1223 e 2056 cc.,non solo, che gli stessi siano considerati eventi certi o altamente probabili secondo il parametro valutativo dell' id quod plerumque accidit.
In conseguenza di ciò, mentre sarà onere del danneggiato che intenda conseguire il risarcimento del lucro cessante provarne gli elementi costitutivi e la sua immediata e diretta consequenzialità rispetto l'inadempimento o il fatto illecito, sarà, invece, onere del danneggiante che intenda sottrarsi al risarcimento di detta componente provare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi della sua stessa produzione.
La concreta individuazione del danno patrimoniale risarcibile è condizionata dal titolo della responsabilità risarcitoria. In particolare l'art. 2056 c.c. Richiama l'art. 1223 c.c. (sulle componenti del danno patrimoniale risarcibile e sul nesso di conseguenzialità immediata e diretta), l'art.1226 c.c. (sulla liquidazione equitativa del danno che non possa essere liquidato nel suo preciso ammontare) e l'art. 1227 c.c. (sull'incidenza del fatto colposo del danneggiato sulla liquidazione del danno), ma esclude l'art.1225 c.c.
Sulla prevedibilità del danno risarcibile. Alla luce di detti normativi, mentre il danno patrimoniale risarcibile nell'ambito della responsabilità contrattuale è esclusivamente quello prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione, nell'ambito della responsabilità aquiliana è risarcibile il danno causalmente riconducibile alla condotta illecita.
Nel primo caso, l'obbligazione risarcitoria è finalizzata a far conseguire alla parte fedele all'impegno contrattuale i vantaggi collegati alla fisiologica attuazione del rapporto obbligatorio mentre, nel secondo caso essa è diretta alla rimozione delle conseguenze negative dell'illecito e al ripristino a favore del danneggiato delle condizioni personali e patrimoniali a esso antecedenti.
Nell'ambito della disciplina del danno patrimoniale da inadempimento, quindi, il requisito della prevedibilità riveste un ruolo di primaria importanza. Tale teoria ravvisa l'esistenza del nesso causale (nesso di casualità), tra condotta ed evento dannoso ogni qualvolta quest'ultimo si ponga quale conseguenza verosimile e ordinaria della condotta umana, ma il giudizio di prevedibilità del danno che dipende e richiede anche l'attenta valutazione del contenuto del tipo contrattuale e del concreto assetto d'interessi rimasto inadempiuto.
Differenti invece sono le condizioni di rilevanza e di risarcibilità del danno patrimoniale aquilano, che sinteticamente sono individuate nelle espressioni del danno non iure e contra ius. Tale danno cagionato da una condotta dolosa o colposa prodottosi in assenza di cause di giustificazione (quali la legittima difesa e lo stato di necessità), e riconducibile alla lesione non solo di un diritto soggettivo del danneggiato ma di una qualsiasi situazione giuridica allo stesso riferibile, rilevante e protetta dall'ordinamento.
--> RISARCIMENTO DEL DANNO
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