RISARCIMENTO DEL DANNO
Riferimenti alle regole per la liquidazione del danno patrimoniale, tanto il risarcimento del danno patrimoniale da lesione contrattuale quanto quello da illecito aquiliano richiedono al danneggiato la prova degli elementi costitutivi dell'illecito nonché del danno subito, ossia dell'an e del quantum.
Il creditore e il danneggiato sono tenuti a dimostrare: l'esistenza del fatto dannoso (l'inadempimento oppure la condotta non iure o contra ius), il danno subito (anche nel quantum) e il nesso di casualità tra evento e danno che si concretizza nella consequenzialità immediata e diretta del danno in rapporto alla condotta dannosa.
La liquidazione del danno, viene effettuata nel rispetto delle regole poste dagli artt. 1226 e 1227 c.c. Nonché, in ambito aquiliano, in ossequio alle previsioni degli artt. 2057 e 2058 c.c.
La regola generale impone alla parte danneggiata l'onere di quantificare esattamente il danno subito, lo stesso; quando questo non sia possibile determinare, la prova dell'esatto ammontare del danno, può essere derogato al giudice di procedere alla determinazione in via equitativa tenendo conto delle circostanze e dei parametri allegati dalla parte. In ambito ai riferimenti normativi della responsabilità aquiliana, contengono regole operative per la liquidazione dei danni permanenti alla persona e per il risarcimento del danno in forma specifica.
Il danno emergente comprende le perdite patrimoniali cagionate dalla condotta dannosa e, viene liquidato nel caso in cui quest'ultima si sostanzi nella perdita e/o distruzione di un bene facendo riferimento al valore venale del bene distrutto costituito dal suo prezzo, nel caso di sola lesione del bene attraverso la somma necessaria per consentirne il recupero di funzionalità (salva l'ipotesi in cui tale somma superi il suo valore di mercato), infine nel caso di danno alla persona per lesione dell'integrità psicofisica è pari all'ammontare delle spese per cure mediche sostenute e alla perdita di reddito e di compensi cagionata dall'evento dannoso.
Diversamente il lucro cessante, nel caso in cui il pregiudizio si sostanzi nella perdita, nella distruzione o nella infruibilità di un bene produttivo, deve liquidarsi facendo riferimento alle utilità economiche dallo stesso prodotte e quindi perdute (nel caso di un bene locato il lucro cessante si liquida facendo riferimento al canone di locazione); nell'ipotesi di un bene reso solo parzialmente infruibile o danneggiato nella diminuzione di un valore del suo impiego produttivo; nel caso del danno patrimoniale alla persona conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica il lucro cessante deve liquidarsi, infine, considerando la perdita di un reddito futuro determinata dalla lesione stessa.
Ben più complessa risulta invece la configurabilità, e di conseguenza la risarcibilità del danno patrimoniale da lucro cessante allorquando i pretesi danneggiati siano soggetti non produttori di reddito perchè inoccupati, come la casalinga o più in generale i soggetti esclusivamente impiegati nei lavoro domestici, oppure i fanciulli e i pensionati.
La procedura liquidativa del danno patrimoniale dovrà in ogni caso tenere conto delle eventuali utilità e vantaggi derivati dall'evento dannoso: Il risarcimento, infatti, sebbene sia finalizzato all'integrale compensazione dei pregiudizi subiti, non può far conseguire al danneggiato utilità ulteriori rispetto quelle connesse all'attuazione dell'impegno contrattuale inadempiuto o il ripristino della situazione anteriore all'illecito. Diversamente il risarcimento da integrale riparazione si trasformerebbe in indebito arricchimento e come tale travalicherebbe la propria naturale funzione.
Arricchiamo il testo inserendo nozioni normative al danno da perdita di chance. Con l'espressione "perdita di chance" si indica il vantaggio o l'utilità probabile frustrata dall'illecito. Tale utilità può sostanziarsi nel mancato conseguimento di un bene o di un risultato positivo.
Il danno da perdita di chance si distingue dalla componente del lucro cessante. Il lucro cessante si concretizza nell'utilità certa impedita dall'inadempimento o dall'illecito, mentre la perdita della chance indica il vantaggio solo probabile che avrebbe potuto prodursi qualora il debitore avesse tenuto fede all'impegno assunto o l'autore dell'illecito non avesse tenuto la condotta dannosa, ma che ben avrebbe potuto essere ostacolato anche da fattori diversi dall'inadempimento o dall'illecito aquiliano. La rilevante probabilità del risultato utile deve misurarsi sulla base di criteri statistici e richiede, al danneggiato che ne domandi tutela risarcitoria, la puntuale allegazione e specifica dimostrazione - anche a mezzo di presunzioni - della venuta a esistenza in concreto almeno di alcuni dei presupposti occorrenti al raggiungimento del risultato sperato. Il danno così definito può essere risarcito tanto in forma specifica, facendo conseguire al danneggiato che abbia agito in giudizio l'utilità frustrata ma anche - e più spesso - per equivalente attraverso la corresponsione di una somma di denaro corrispondente alle utilità patrimoniali non conseguite. Desideriamo aggiungere che, nella perdita di chance il danno patrimoniale alla persona, viene a comprendere sulla capacita di produzione del reddito. Tale pregiudizio sicuramente comprende il danno da incapacità lavorativa specifica, ma non solo, ma in caso di non lieve entità, anche la perdita o la riduzione della capacità lavorativa generica cioè dell'attitudine a svolgere un'attività potenzialmente produttiva di reddito. Per le invalidità di lieve entità (fino al 9%), l'orientamento costante della giurisprudenza, ma anche della dottrina più avveduta è nel senso di escludere, salva prova contraria, la risarcibilità del danno patrimoniale alla persona da lucro cessante, onde evitare una ingiustificata duplicazione delle poste risarcitorie. In questo caso, infatti, salve ipotesi particolari debitamente allegate provate dal danneggiato, deve ritenersi l'insussistenza di un pregiudizio alla capacità lavorativa generica del soggetto e l'idoneità della voce del danno biologico a compensare il pregiudizio sofferto dal danneggiato.
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